Art. 10. 
  1. Il rilascio della concessione edilizia in  sanatoria  per  opere
abusive comportanti  l'aumento  delle  superfici  massime  consentite
nelle abitazioni per le quali sia  stato  concesso  un  finanziamento
pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non  determina  la
decadenza dai relativi benefici.