Art. 13. 
  1. Il Ministro dei lavori pubblici,  sulla  base  delle  risultanze
delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza  e  delle
caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce,  sentiti  i
Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e
indirizzi per il coordinamento delle politiche di  risanamento  delle
zone interessate dall'abusivismo. 
  2. Con  la  relazione  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  9  del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei  lavori  pubblici
riferisce anche sullo stato delle indagini di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire  50
miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico  delle  disponibilita'
esistenti sul capitolo 9423 dello stato di previsione  del  Ministero
dei lavori pubblici per il medesimo anno.