Art. 2. 
  1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28  febbraio  1985,
n. 47, e' aggiunto il seguente periodo:  "La  disponibilita'  all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro  il  termine  di
centottanta giorni dalla richiesta. La  richiesta  di  disponibilita'
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte  dagli
strumenti urbanistici eventualmente esistenti  e  comunque  a  quelle
delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle  stesse.
Salve le  condizioni  previste  da  leggi  regionali,  il  valore  e'
stabilito dall'ufficio tecnico  erariale  competente  per  territorio
sulla  base  di  quello  del  terreno  all'epoca  della   costruzione
aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della
vita cosi' come definito dall'ISTAT al momento  della  determinazione
di tale valore.  L'atto  di  disponibilita'  e'  stipulato  dall'ente
proprietario non oltre sei  mesi  dal  versamento  dell'importo  come
sopra determinato".