Art. 4. 
  1. Alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge  28
febbraio  1985,  n.  47,  come   modificato   dall'articolo   8   del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' aggiunto il seguente  periodo:
"Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza  di  sanatoria
sia stata  in  precedenza  collaudata,  tale  certificazione  non  e'
necessaria". 
  2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298, la lettera e) e' soppressa. 
  3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35  della  legge
28  febbraio  1985,  n.  47,  come  modificato  dall'articolo  2  del
decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656,  convertito  dalla  legge  24
dicembre 1985, n. 780, e' sostituito dal seguente: 
  "Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  il
Ministro  per  il  coordinamento  della   protezione   civile,   sono
determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione
di cui alla lettera b) del comma precedente,  anche  in  deroga  alle
leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni,  5  novembre
1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981,  n.  219,  e
relative  norme  tecniche.  Con  lo  stesso  decreto  possono  essere
previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche  in  rapporto  alla
larghezza stradale e sono determinate altresi'  le  disposizioni  per
l'adeguamento antisismico degli edifici,  tenuto  conto  dei  criteri
tecnici gia' stabiliti con le ordinanze  concernenti  la  riparazione
degli immobili colpiti dal terremoto". 
  4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28  febbraio  1985,
n. 47, e' sostituito dai seguenti: 
  "Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni  esistenti  in
zone non dichiarate  sismiche  deve  altresi'  essere  presentato  al
comune un  progetto  di  adeguamento  redatto  da  un  professionista
abilitato da realizzare entro tre anni dalla  data  di  presentazione
della  domanda  di  concessione  in  sanatoria.  In   tal   caso   la
certificazione di cui alla lettera b) del  terzo  comma  deve  essere
presentata al comune entro trenta giorni dalla data  dell'ultimazione
dell'intervento di adeguamento. 
  Nei casi di  costruzioni  di  cui  all'articolo  1  della  legge  5
novembre 1971, n.  1086,  deve  essere  effettuato  il  deposito  del
progetto di adeguamento nei  termini  e  nei  modi  prescritti  dagli
articoli 4 e 7 della legge  medesima.  Il  certificato  di  idoneita'
statica  e'  depositato  negli  stessi  termini  quando  non  occorra
procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine  di  cui  al
comma precedente. 
  Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici  dopo  la
realizzazione delle costruzioni stesse si applicano  le  disposizioni
di cui al precedente comma e  per  esse  non  si  tiene  conto  delle
disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge
20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n.
780. 
  Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico
prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel  progetto  di
adeguamento, da  redigersi  in  caso  di  inidoneita'  sismica  delle
strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si
deve tener conto, qualunque sia la  loro  volumetria,  del  grado  di
sismicita' della zona  su  cui  esse  sorgono,  tenendo  presenti  le
disposizioni emanate con il decreto  di  cui  al  quarto  comma.  Per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro
tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione  in
sanatoria,   non   occorre    alcuna    autorizzazione    da    parte
dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.  Nella
fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro  trenta
giorni dalla  data  di  ultimazione  dell'intervento,  con  la  quale
l'idoneita'  sismica  della  costruzione  viene   attestata   da   un
professionista  abilitato,  sostituisce  a  tutti  gli   effetti   il
certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. 
  Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione  in  sanatoria,
qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e' subordinato,  per
quanto riguarda il  vincolo  sismico,  soltanto  al  deposito  presso
l'amministrazione  preposta  alla  tutela  del  vincolo  stesso   sia
dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio  dei  lavori
che della predetta certificazione di idoneita' sismica  entro  trenta
giorni dalla data di ultimazione dei  lavori  stessi.  Una  copia  di
quest'ultima  con  l'attestazione   dell'avvenuto   deposito   verra'
restituita all'interessato. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle
costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' stato dichiarato
estinto per qualsiasi causa". 
  5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985,  n.
47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  nonche'  della
prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale  della
documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento". 
  6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35  della  legge  28  febbraio
1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "ed  alla
presentazione  all'ufficio  tecnico  erariale  della   documentazione
necessaria all'accatastamento". 
  7.  Il  quattordicesimo  comma  dell'articolo  35  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: 
  "A seguito della concessione o autorizzazione  in  sanatoria  viene
altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche
in deroga ai requisiti fissati da  norme  regolamentari,  qualora  le
opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti  in  materia
di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneita'  di  cui
alla lettera b) del terzo comma e  di  prevenzione  degli  incendi  e
degli infortuni". 
  8. Dopo il quindicesimo  comma  dell'articolo  35  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente: 
  "Qualora dall'esame  della  documentazione  risulti  un  credito  a
favore del presentatore della domanda di  concessione  in  sanatoria,
certificato con attestazione rilasciata  dal  sindaco,  l'interessato
puo'  presentare  istanza  di  rimborso  all'intendenza  di   finanza
territorialmente competente". 
  9. Le modalita' per l'esecuzione dei rimborsi di  cui  al  comma  8
sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  delle  legge  di
conversione del presente decreto.