Art. 5. 
  1. Il primo  e  secondo  comma  dell'articolo  36  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma  dell'articolo  34  i
soggetti che  posseggono,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i requisiti di  reddito  per  essere  assegnatari  in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata  possono,
allegando l'ultima dichiarazione dei redditi  presentata  da  ciascun
componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione
della  domanda  la  prima  rata  in  misura  pari  ad  un   ventesimo
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati  commi.
La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria,  e'
suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale
importo. 
  Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34  i
soggetti che  posseggono,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  i  requisiti  di  reddito  per  accedere  ai  mutui
agevolati dell'edilizia  residenziale  pubblica  possono  versare  la
prima rata in misura pari ad un dodicesimo di  quella  dell'oblazione
determinata secondo il disposto dei  menzionati  commi.  La  restante
parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di  undici  rate
trimestrali di eguale importo".