Art. 9. 
  1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato:  "Alla  scadenza  di  ogni
anno  dal  giorno  della  presentazione   della   domanda   suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza  dai  benefici,  deve  presentare,
entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia
del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza  di  questo,
una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, attestante  che  la  domanda  non  ha  ancora  ottenuto
definizione". 
  2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 46 della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato: "Alla scadenza di  ogni
anno  dal  giorno  della  presentazione   della   domanda   suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza  dai  benefici,  deve  presentare,
entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle
imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in
mancanza  di  questo,  una  dichiarazione  del  comune,  ovvero   una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la  domanda
non ha ancora ottenuto definizione". 
  3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1  e  2  sia  scaduto
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla
predetta data di entrata in vigore.