IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
  Visto  il  testo  unico  delle   norme   sulla   disciplina   della
circolazione stradale approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno  1959,   n.   393,   nonche'   le   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione  del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la  quale  sono  state
stabilite le modalita' di recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e
loro rimorchi; 
  Considerata   l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione    alla
circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto  di  infermi  o
infortunati; 
  Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione  di
studio istituita con decreto del Ministro  dei  trasporti  29  luglio
1983; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                 Classificazione delle autoambulanze 
 
 1. Il presente decreto si  applica  agli  autoveicoli  destinati  al
trasporto di infermi o infortunati,  denominati  autoambulanze.  Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art.  26,  lettera
f), del testo unico  citato  nelle  premesse  quali  autoveicoli  per
trasporti specifici destinati al trasporto di persone in  particolari
condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
scopo. 
  2. In relazione alla funzione  da  assolvere,  vengono  definiti  i
seguenti due tipi di autoambulanze: 
   tipo A: con  carrozzeria  definita  "autoambulanza  di  soccorso",
attrezzate per il  trasporto  di  infermi  o  infortunati  e  per  il
servizio di pronto soccorso, dotate  di  specifiche  attrezzature  di
assistenza; 
   tipo B: con carrozzeria  definita  "autoambulanza  di  trasporto",
attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o  infortunati,
con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. 
  3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico,  le  autoambulanze
definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad  uso
privato se in proprieta' o in usufrutto di unita'  sanitarie  locali,
ospedali,   cliniche,   associazioni   di   pubblica   assistenza   o
volontaristiche   riconosciute   dallo   Stato,   imprese   o   altre
collettivita', che a cio' siano obbligate, per  le  loro  necessita',
ovvero se da tali soggetti siano acquistate con  patto  di  riservato
dominio o prese in locazione con facolta' di compera; sono invece  da
considerarsi destinate ad uso privato  per  noleggio  con  conducente
negli altri casi. 
 
 
 
AVVERTENZA: 
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
            -  Il testo della lettera f) dell'art. 26 del testo unico
          sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
          D.P.R.  n.   393/1959  e  modificato  con leggi 10 febbraio
          1982, n. 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 e' il seguente:  "Gli
          autoveicoli,  consistenti  in  veicoli  a motore con almeno
          quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
              (Omissis)
               f)  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
          specifici:   veicoli  caratterizzati   dall'essere   muniti
          permanentemente  di speciali attrezzature. Sono autoveicoli
          per  uso  speciale  quelli  destinati  prevalentemente   al
          trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di
          cui sono muniti; sono autoveicoli per  trasporti  specifici
          quelli  destinati  al  trasporto  di persone in particolari
          condizioni  o  di  determinate  cose  e  distinti  da   una
          particolare attrezzatura relativa a tale scopo".
             -  Si  trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo
          unico:
             "Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e i rimorchi possono
          essere destinati ai seguenti usi:
             1) Uso privato:
               a) per trasporto di persone;
               b)   per   trasporto  di  persone  con  autovetture  o
          motoveicoli da locare senza conducente;
               c)   per   trasporto  di  persone  con  autoveicoli  o
          motocarrozzette da noleggiare con conducente".