Art. 2. Rispondenza a norme generali 1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai sensi dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974: autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2; autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria M2; autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3. 2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo gia' omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.
Note all'art. 2: - Gli articoli 53 e 54 del testo unico gia' citato riguardano rispettivamente l'omologazione del tipo dei veicoli e l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione per veicoli di tipo non omologato. - Le note all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, inerente alle norme relative all'omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, prevedono per gli autoveicoli le seguenti categorie internazionali: "1. Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata; Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate; Categoria M3: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate".