Art. 2. 
                    Rispondenza a norme generali 
 
 1. Le autoambulanze, in relazione  alla  loro  massa  complessiva  a
pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data
di  presentazione  delle  domande  di  approvazione,  sia  ai   sensi
dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico citato nelle  premesse,
ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974: 
   autoambulanze  di  massa  complessiva  non  superiore  a  3,5   t:
categoria M1 o M2; 
   autoambulanze di massa  complessiva  superiore  a  3,5  t  ma  non
superiore a 5 t: categoria M2; 
   autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3. 
  2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo gia'  omologato,
l'appartenenza  alla  categoria  prescritta  deve   risultare   dalla
relativa omologazione del veicolo base. 
 
           Note all'art. 2:
             -  Gli  articoli  53  e  54  del testo unico gia' citato
          riguardano  rispettivamente  l'omologazione  del  tipo  dei
          veicoli  e  l'accertamento  dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione per veicoli di tipo non omologato.
             -  Le  note  all'allegato  I al decreto del Ministro dei
          trasporti 29  marzo  1974,  inerente  alle  norme  relative
          all'omologazione  C.E.E.  dei  veicoli  a motore e dei loro
          rimorchi nonche' dei loro dispositivi  di  equipaggiamento,
          prevedono   per   gli  autoveicoli  le  seguenti  categorie
          internazionali:
             "1. Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto
          di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote
          e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;
             Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone,
          aventi al massimo otto posti a sedere oltre al  sedile  del
          conducente;
             Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di persone,
          aventi piu' di otto posti a  sedere  oltre  al  sedile  del
          conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate;
             Categoria M3: Veicoli destinati al trasporto di persone,
          aventi piu' di otto posti a  sedere  oltre  al  sedile  del
          conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate".