Art. 5. Norme transitorie e finali 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse, presentate a decorrere dal 1° luglio 1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente. 2. A partire dal 1° luglio 1989 non potranno piu' essere immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 17 dicembre 1987 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI