Art. 5. 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a  domande  di
approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato  nelle
premesse, presentate a decorrere dal 1° luglio 1988. A richiesta  del
costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente. 
  2.  A  partire  dal  1°  luglio  1989  non  potranno  piu'   essere
immatricolate per la prima volta  in  Italia  autoambulanze  che  non
rispondano alle prescrizioni del presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Roma, addi' 17 dicembre 1987 
 
                                                 Il Ministro: MANNINO 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI