Art. 10
1. Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto
di   attuazione   della   direttiva  n.  84/528/CEE  provvedono  alla
certificazione  CEE ed al controllo CEE degli articoli previsti 3 e 4
della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi
di cui all'allegato II di tale direttiva.