Art. 11
1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 9 dicembre 1987
                                              Il Ministro: LA PERGOLA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
     Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1988
     Atti di Governo, registro n. 71 foglio n. 28