Art. 2. 1. Per quanto concerne le esclusioni di cui all'art. 1 paragrafo 2, della direttiva n. 84/529/CEE si intendono per: a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3 dell'allegato I del presente decreto: b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocita' non superiore a 0,1 m/s appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici.