Art. 2. 
1. Per quanto concerne le esclusioni di cui all'art. 1  paragrafo  2,
della direttiva n. 84/529/CEE si intendono per: 
a) ascensori  destinati  al  trasporto  di  cose,  quelli  aventi  le
caratteristiche di montacarichi, secondo la  definizione  di  cui  al
punto 3 dell'allegato I del presente decreto: 
b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto  di  minorati
fisici, gli ascensori  aventi  velocita'  non  superiore  a  0,1  m/s
appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici.