Art. 4. 1. Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purche' siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche gli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753.
Note all'art. 4: - Il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, concerne l'approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. Il relativo art. 4 prevede: "Art. 4. - Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili, nonche' ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito di istanza documentata, con provvedimento dell'amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche". - Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, concerne nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.