Art. 4. 
1. Per gli ascensori in servizio  privato  di  nuova  costruzione  da
installarsi in edifici preesistenti alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza
delle norme di  cui  all'allegato  I  del  presente  decreto  la  cui
applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi,  purche'
siano adottate misure di sicurezza non inferiori  a  quelle  previste
dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.  1497,
da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche gli ascensori
in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753. 
 
    

              Note all'art. 4:
              -   Il   D.P.R.   29   maggio   1963,   n.  1497,  concerne
              l'approvazione del  regolamento  per  gli  ascensori  ed  i
              montacarichi  in  servizio  privato.   Il  relativo  art. 4
              prevede:
              "Art.  4.  -  Nei casi in cui le annesse norme non siano in
              tutto od in parte tecnicamente applicabili ad  ascensori  o
              montacarichi   non   azionati   elettricamente,  quali  gli
              apparecchi idraulici  e  simili,  nonche'  ad  ascensori  o
              montacarichi    aventi    caratteristiche   costruttive   e
              destinazioni  di   uso   particolare,   quali   determinati
              apparecchi  installati  nei  pozzi  idrici,  negli impianti
              idroelettrici e  simili,  debbono  essere  adottate  idonee
              misure  sostitutive  di  sicurezza  approvate, a seguito di
              istanza documentata, con provvedimento dell'amministrazione
              competente,  su  conforme  parere  del  Consiglio nazionale
              delle ricerche".
              - Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, concerne nuove norme in
              materia di polizia, sicurezza e regolarita'  dell'esercizio
              delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.