Art. 6 1. Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori categoria A e categoria B della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 e sue modificazioni. 2. La targa di immatricolazione di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 deve portare le seguenti indicazioni: a) organo competente per le verifiche tecniche; b) "ascensore o "ascensore per merci" o "montautomobili"; c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione; d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia; e) portata quale risulta dal libretto; f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto. 3. Non e' richiesta l'applicazione delle targhe di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951 n. 1767 alle funi di sospensione. 4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative di e regolamentari, sia statali che regionali, sempreche' non in contrasto con il presente decreto. Sono fatte salve le prescizioni tecniche supplementari comprese nel capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potra' essere disposto dal Ministero dei Trasporti le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna discriminazione ne confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai Paesi CEE.
Note all'art. 6: - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concerne l'impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. - Il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 24 ottobre 1942, n. 1415. Il relativo art. 5 e' cosi' formulato: "Art. 5 (Targhe). - La targa di immatricolazione di cui all'art. 4 della L 24 ottobre 1942, n. 1415, deve portare le seguenti indicazioni: a) organo competente per le verifiche tecniche; b) categoria; c) numero di fabbricazione, ove esista; d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia; e) portata complessiva in Kg. Per gli ascensori adibiti al trasporto di sole persone deve essere anche indicato il numero delle persone ammesse, calcolato in base al peso di chilogrammi 75 per persona. La targa da applicare alle funi di cui all'art. 19 del D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600, deve essere metallica e stabilmente fissata ad ogni singola fune e tale che le indicazioni previste dallo stesso articolo siano leggibili. Nell'interno della cabina degli ascensori devono essere esposti solamente la targa ed i cartelli specificatamente indicati nella legge, nel presente regolamento e nelle norme tecniche approvate con D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600. E' consentita la eventuale applicazione di avvertenze riflettenti l'uso dell'ascensore che non contrastino con le norme di legge".