Art. 6 
1. Gli ascensori  di  nuova  costruzione  in  servizio  privato  sono
soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto,  a
quanto previsto per gli ascensori categoria A  e  categoria  B  della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  dicembre  1951,  n.  1767  e   sue
modificazioni. 
2. La targa di immatricolazione di cui all'art.  5  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 deve portare le
seguenti indicazioni: 
a) organo competente per le verifiche tecniche; 
b) "ascensore o "ascensore per merci" o "montautomobili"; 
c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione; 
d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto  e  sigla
della provincia; 
e) portata quale risulta dal libretto; 
f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto. 
3. Non e' richiesta l'applicazione delle targhe di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951 n.  1767
alle funi di sospensione. 
4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio  pubblico  restano
soggetti  alla  disciplina  stabilita  dalle   vigenti   disposizioni
legislative di e regolamentari, sia statali che regionali, sempreche'
non in contrasto con il presente decreto. 
Sono fatte salve le prescizioni tecniche supplementari  comprese  nel
capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio
pubblico, secondo quanto potra' essere  disposto  dal  Ministero  dei
Trasporti le prescrizioni  predette  vanno  applicate  senza  nessuna
discriminazione ne confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai
Paesi CEE. 
 
    


              Note all'art. 6:
              - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concerne l'impianto ed
              esercizio  di  ascensori  e  di  montacarichi  in  servizio
              privato.
              -   Il  D.P.R.  24  dicembre  1951,  n.  1767,  approva  il
              regolamento  per  l'esecuzione  della  predetta  legge   24
              ottobre  1942,  n.  1415.  Il  relativo  art.  5  e'  cosi'
              formulato:
              "Art.  5  (Targhe).  -  La targa di immatricolazione di cui
              all'art. 4 della L 24 ottobre 1942, n. 1415,  deve  portare
              le seguenti indicazioni:
              a) organo competente per le verifiche tecniche;
              b) categoria;
              c) numero di fabbricazione, ove esista;
              d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto
              e sigla della provincia;
              e) portata complessiva in Kg.
              Per gli ascensori adibiti al trasporto di sole persone deve
              essere anche indicato  il  numero  delle  persone  ammesse,
              calcolato in base al peso di chilogrammi 75 per persona.
              La  targa  da  applicare  alle  funi di cui all'art. 19 del
              D.Lgt. 31 agosto 1945, n.  600,  deve  essere  metallica  e
              stabilmente  fissata  ad  ogni  singola  fune e tale che le
              indicazioni previste dallo stesso articolo siano leggibili.
              Nell'interno  della  cabina  degli  ascensori devono essere
              esposti solamente la targa ed i  cartelli  specificatamente
              indicati  nella  legge,  nel  presente  regolamento e nelle
              norme tecniche approvate con D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600.
              E'  consentita  la  eventuale  applicazione  di  avvertenze
              riflettenti l'uso dell'ascensore che non contrastino con le
              norme di legge".