Art. 8
1.  Per  gli  ascensori  in  servizio privato rientranti nel campo di
applicazione  del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli
articoli 5 e 9, e' consentita l'installazione secondo le normative ad
esso  preesistenti  a condizione che i relativi progetti per ottenere
l'autorizzazione  prima  della  messa  in  servizio  siano presentati
all'amministrazione  competente  entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.