Art. 9
1.  Gli  ascensori  elettrici  in  servizio  privato installati ed in
esercizio  prima  dell'entrata  in vigore del presente decreto devono
adeguarsi  entro  quattro  anni  dalla  stessa data alle prescrizioni
contenute  nell'allegato  II,  qualora piu' restrittive rispetto alla
normativa previgente.