Art. 3 1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale. 3. Gli organismi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalita' e le procedure e le procedure stabilite dagli articoli 10, 11 e 13 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/532/CEE, e vigilano sulla conformita' della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli e sondaggio.