Art. 3
   1.  L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle
certificazioni CEE ne fa  istanza  al  Ministero  dell'industria  del
commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
   2.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 e' rilasciata con decreto
dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale.
   3.   Gli  organismi  provvedono  al  rilascio,  al  diniego,  alla
sospensione  e  alla  revoca  della  certificazione  CEE  secondo  le
condizioni,  le  forme,  le  modalita'  e le procedure e le procedure
stabilite dagli articoli 10, 11 e 13 e dagli allegati I e  III  della
direttiva   n.    84/532/CEE,  e  vigilano  sulla  conformita'  della
fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove
del caso, controlli e sondaggio.