Art. 4
   1.  L'Attivita'  degli  organismi  autorizzati  ad  effettuare  la
certificazione CEE e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo della
amministrazioni di cui all'art. 3  comma  2,  ciascuna  delle  quali,
secondo la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarita'
puo'  sospendere  l'autorizzazione e dettare prescrizioni che ritiene
opportune,    dandone    immediata    comunicazione    alle     altre
amministrazioni.
   2.  Con  decreto  dei  Ministri  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  della  sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, l'autorizzazione e' revocata qualora l'organismo autorizzato
non  sia piu' in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II
della direttiva 84/532/CEE  o  non  sia  adeguato  alle  prescrizioni
imposte.
   3.   In   caso   di   revoca   dell'autorizzazione,   il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli
altri Ministri, interessati, annulla  i  certificati  CEE  rilasciati
indebitamente   e   adotta  le  misure  opportune  per  garantire  la
continuita' dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri  risultanti
dai  certificati  CEE  rilasciati, dall'organismo, prima della revoca
dell'autorizzazione.