Art. 4 1. L'Attivita' degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo della amministrazioni di cui all'art. 3 comma 2, ciascuna delle quali, secondo la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarita' puo' sospendere l'autorizzazione e dettare prescrizioni che ritiene opportune, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni. 2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, l'autorizzazione e' revocata qualora l'organismo autorizzato non sia piu' in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II della direttiva 84/532/CEE o non sia adeguato alle prescrizioni imposte. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri, interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuita' dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati, dall'organismo, prima della revoca dell'autorizzazione.