Art. 7 1. Agli adempimenti in materia di trasmissioni, di atti, comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione CEE e degli altri Stati CEE previsti dalla direttiva, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del Ministero degli affari esteri. 2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella CEE e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.