Art. 7
   1.   Agli   adempimenti  in  materia  di  trasmissioni,  di  atti,
comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione  CEE  e
degli altri Stati CEE previsti dalla direttiva, provvede il Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato per il tramite del
Ministero degli affari esteri.
   2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella CEE  e  le
successive  modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.