Art. 2

   1.  L'immissione in commercio delle strutture di protezione di cui
all'art.   1   e'   consentita   soltanto  se  dette  strutture  sono
accompagnater dal certificato di conformita' del fabbricante e recano
il  marchio  CCE  E l'etichetta di cui all'art. 4, paragrafo 2, della
direttiva n. 86/296/CEE.
   2.  Le  macchine  per  cantiere  di  cui all'art. 1 possono essere
commercializzate  soltanto  se  vi  si  puo' fissare una struttura di
protezione CEE in caso di caduta di oggetti.
   3. Le macchine di cui al comma 2, quando siano messe in servizio o
utilizzate  in  presenza  di  rischio  di  caduta di oggetti, debbono
essere munite della struttura di protezione di cui al comma 1.