Art. 2 1. L'immissione in commercio delle strutture di protezione di cui all'art. 1 e' consentita soltanto se dette strutture sono accompagnater dal certificato di conformita' del fabbricante e recano il marchio CCE E l'etichetta di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 86/296/CEE. 2. Le macchine per cantiere di cui all'art. 1 possono essere commercializzate soltanto se vi si puo' fissare una struttura di protezione CEE in caso di caduta di oggetti. 3. Le macchine di cui al comma 2, quando siano messe in servizio o utilizzate in presenza di rischio di caduta di oggetti, debbono essere munite della struttura di protezione di cui al comma 1.