Art. 3
   1.  Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di
attuazione  della  direttiva  n.  84/532/CEE  provvedono al rilascio,
diniego,  sospensione  e  revoca  della certificazione CEE e vigilano
sulla  conformita'  della  fabbricazione  delle  attrezzature al tipo
certificato,  disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni,
forme,  modalita' e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n.
84/532/CEE,  dagli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva n. 86/296/CEE
e relativi allegati.