Art. 3 1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformita' della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalita' e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva n. 86/296/CEE e relativi allegati.