Art. 4.
   1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella  Raccolta  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 28 novembre 1987
                                              Il Ministro: LA PERGOLA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 1o febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 19