Art. 3. 
   1. La Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del  presente
decreto e delle altre contenute nella  direttiva  n.  84/539/CEE,  e'
demandata   ai   Ministri    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, della sanita'  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, i quali hanno  la  facolta'  di  disporre  accertamenti  per
campione  e  di  adottare,  gli  opportuni  provvedimenti,   ciascuno
nell'ambito della  propria  competenza,  dandone  comunicazione  alle
altre amministrazioni interessate.