Art. 3. 1. La Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delle altre contenute nella direttiva n. 84/539/CEE, e' demandata ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, i quali hanno la facolta' di disporre accertamenti per campione e di adottare, gli opportuni provvedimenti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.