Art. 4 1. Qualora un apparecchio, pur conforme alle prescrizioni della direttiva n. 84/539/CEE, presenti un pericolo per la sicurezza, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' del lavoro e della previdenza sociale, possono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato, da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietare o sottoporre a speciali condizioni, la vendita, la libera circolazione o l'utilizzazione dell'apparecchio stesso. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione, per il tramite del Ministero degli affari esteri.