Art. 4 
   1. Qualora un apparecchio, pur conforme  alle  prescrizioni  della
direttiva n. 84/539/CEE, presenti un pericolo  per  la  sicurezza,  i
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della
sanita' del lavoro e  della  previdenza  sociale,  possono,  ciascuno
nell'ambito  della  propria  competenza,  con  decreto  motivato,  da
comunicare alle altre amministrazioni  interessate,  provvisoriamente
vietare o sottoporre a speciali condizioni,  la  vendita,  la  libera
circolazione o l'utilizzazione dell'apparecchio stesso. 
   2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
ne informa immediatamente gli altri Stati membri  e  la  commissione,
per il tramite del Ministero degli affari esteri.