Art. 4 1. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al precedente art. 2, le imprese locatarie dovranno conservare a bordo dei veicoli la seguente documentazione: a) contratto di locazione, in originale o copia autenticata, ovvero documento equipollente, qualora il contratto sia stipulato con impresa straniera con sede nel territorio di uno Stato membro della CEE. b) qualora in conducente sia persona diversa dal locatario, contratto di lavoro, del conducente stesso in originale o in copia autenticata, ovvero ultimo foglio di paga. 2. Le imprese locatarie dovranno altresi' inviare agli uffici provinciale M.C.T.C. copia autentica del contratto di locazione e del documento equipollente entro il termine di dieci giorni dalla sua stipulazione nonche', entro lo stesso termine, certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. dai cui risulti la attivita' di locazione da parte dell'impresa locatrice.