Art. 4 
   1. Ai fini della verifica delle condizioni di  cui  al  precedente
art. 2, le imprese locatarie dovranno conservare a bordo dei  veicoli
la seguente documentazione: 
   a) contratto di  locazione,  in  originale  o  copia  autenticata,
ovvero documento equipollente, qualora il contratto sia stipulato con
impresa straniera con sede nel territorio di uno Stato  membro  della
CEE. 
   b) qualora  in  conducente  sia  persona  diversa  dal  locatario,
contratto di lavoro, del conducente stesso in originale  o  in  copia
autenticata, ovvero ultimo foglio di paga. 
   2. Le imprese locatarie  dovranno  altresi'  inviare  agli  uffici
provinciale M.C.T.C. copia autentica del contratto di locazione e del
documento equipollente entro il termine di  dieci  giorni  dalla  sua
stipulazione nonche', entro lo stesso termine, certificato rilasciato
dalla competente C.C.I.A.A. dai cui risulti la attivita' di locazione
da parte dell'impresa locatrice.