Art. 2. 
Primo inquadramento nella nona  qualifica  funzionale  del  personale
dipendente dalle Aziende  e  dalle  Amministrazioni  dello  Stato  ad
                        ordinamento autonomo. 
  1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste  dagli
articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati,
anche in soprannumero, a decorrere dal 1› gennaio 1987,  i  direttori
aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche'  il  personale
che, alla data di entrata in vigore della legge 11  luglio  1980,  n.
312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o  equiparata  ed
il personale che alla  predetta  data  aveva  comunque  maturato  una
effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva  di  almeno
nove anni e sei mesi. 
  2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti
alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per  l'esercizio
di attivita' tecnico-professionali  per  le  quali  e'  richiesto  il
possesso  di  apposito  diploma  di  laurea  e  relativo  titolo   di
abilitazione professionale, nonche' il  personale  tecnico  laureato,
inquadrato nei ruoli ove e'  richiesta  l'abilitazione  professionale
suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio
della predetta attivita'. 
  3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i  direttori  ed  i
vice dirigenti di ottava qualifica o  categoria  appartenenti  all'ex
carriera direttiva, preposti ad uffici,  istituti,  stabilimenti  non
riservati  a  qualifiche  dirigenziali  o  addetti   a   servizi   di
particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo  esercizio
delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e  ricerca
ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in  ruolo
in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e  31  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno  cinque  anni  di  effettivo
servizio  nell'esercizio  delle  predette   attivita',   nonche'   il
personale  dell'ex  carriera   direttiva   appartenente   a   profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica.