Art. 4. Copertura finanziaria, corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale e termini per l'inquadramento. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269. 2. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi degli articoli 1 e 2, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli inquadramenti devono avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.