Art. 4. 
Copertura  finanziaria,  corresponsione  del  trattamento   economico
provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale e
                    termini per l'inquadramento. 
  1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e  2,  si
provvede  con  i  fondi   compresi   negli   stanziamenti   previsti,
rispettivamente,  per  la  copertura  finanziaria  dei  decreti   del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio  1987,
n. 269. 
  2. Per la corresponsione del trattamento economico al personale  da
inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi degli articoli 1
e 2, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge  11
luglio 1980, n. 312. Gli inquadramenti devono avvenire  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.