Art. 2.
  I  gas  impiegati  per  il  confezionamento in atmosfera modificata
devono possedere i necessari requisiti di purezza, per  l'impiego  in
campo alimentare, previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, da
ultimo modificato con il decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396,
o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale.
 
          Note all'art. 2:
             -  Nel D.M. 31 marzo 1965 (modificato da ultimo con D.M.
          12 agosto 1987, n. 369), concernente  la  disciplina  degli
          additivi  chimici  consentiti  nella  preparazione e per la
          conservazione delle sostanze alimentari, fra i requisiti di
          purezza  relativi  agli  additivi inclusi nell'allegato I B
          ("sostanze destinate principalmente ad altri usi, ma aventi
          un  effetto  conservativo  secondario") sono previsti anche
          quelli dell'anidride carbonica.
             -  I requisiti di purezza dell'ossigeno ed i criteri per
          la relativa  determinazione  sono  riportati  nelle  pagine
          762-763 della Farmacopea ufficiale - ottava edizione.