Art. 2. I gas impiegati per il confezionamento in atmosfera modificata devono possedere i necessari requisiti di purezza, per l'impiego in campo alimentare, previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, da ultimo modificato con il decreto ministeriale 12 agosto 1987, n. 396, o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale.
Note all'art. 2: - Nel D.M. 31 marzo 1965 (modificato da ultimo con D.M. 12 agosto 1987, n. 369), concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, fra i requisiti di purezza relativi agli additivi inclusi nell'allegato I B ("sostanze destinate principalmente ad altri usi, ma aventi un effetto conservativo secondario") sono previsti anche quelli dell'anidride carbonica. - I requisiti di purezza dell'ossigeno ed i criteri per la relativa determinazione sono riportati nelle pagine 762-763 della Farmacopea ufficiale - ottava edizione.