Art. 10. Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 3 devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma dell'art. 6 le seguenti annotazioni: il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate; i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione; le quantita' di burro concentrato puro o sottoforma di miscela con altri grassi e/o di premiscele acquistate e quelle introdotte negli stabilimenti, e/o prodotte con l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto e delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; i quantitativi e la composizione degli alimenti composti ottenuti con l'indicazione del tenore di grasso butirrico in essi contenuto; i quantitativi di alimenti composti ceduti con l'indicazione della data di cessione e il riferimento al buono di consegna e alle fatture.