Art. 10.
  Gli  stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 3 devono
riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma dell'art. 6
le seguenti annotazioni:
   il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate;
   i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione;
   le quantita' di burro concentrato puro o sottoforma di miscela con
altri grassi e/o di premiscele acquistate e quelle  introdotte  negli
stabilimenti,  e/o prodotte con l'indicazione se trattasi di prodotti
addizionati  dei  traccianti  di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto,  con  riferimento  agli  estremi delle fatture di acquisto e
delle  bolle   doganali   o   provvisoriamente   del   documento   di
accompagnamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627;
   i  quantitativi e la composizione degli alimenti composti ottenuti
con l'indicazione del tenore di grasso butirrico in essi contenuto;
   i quantitativi di alimenti composti ceduti con l'indicazione della
data di cessione e  il  riferimento  al  buono  di  consegna  e  alle
fatture.