Art. 11. Gli alimenti composti per animali devono essere imballati secondo le disposizioni fissate all'art. 9, par. 2, del "regolamento". Gli imballaggi devono riportare, in caratteri chiaramente leggibili sull'etichetta inserita nel sistema di chiusura ovvero mediante impressione sull'imballaggio stesso, il tenore di grasso butirrico del prodotto finito. Qualora si tratti di prodotti che soddisfino alle condizioni dell'art. 4, par. 1, del regolamento CEE n. 1725/79, l'indicazione di cui al precedente comma e' completata dall'impressione delle diciture di cui all'art. 4, par. 2, del richiamato regolamento. Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento, come consentito all'art. 11, par. 1, del "regolamento", devono chiedere per ciascun stabilimento riconosciuto la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le domande, redatte in carta legale, secondo il fac-simile allegato 4, devono essere presentate in duplice copia all'organo di controllo competente per territorio relativamente allo stabilimento di produzione. Nella domanda l'impresa deve impegnarsi: 1) a rispettare le disposizioni dell'art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, relativamente al trasporto degli alimenti composti; 2) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento dovra' essere rilasciata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza; 3) ad inviare almeno ogni sette giorni all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento di produzione copia delle bolle di accompagnamento atte a comprovare l'avvenuta consegna dell'alimento composto all'azienda di allevamento. L'"organo di controllo", dopo aver effettuato gli accertamenti necessari trasmette al Ministero, che concede l'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato sulla idoneita' dello stabilimento a fornire sufficienti garanzie che la consegna degli alimenti composti in cisterna avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Il carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos puo' avvenire direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo accordo con l'organo di controllo che in tal caso dovra' assicurare la presenza fisica di un funzionario durante l'operazione di carico.