Art. 11.
  Gli  alimenti  composti per animali devono essere imballati secondo
le disposizioni fissate all'art. 9, par. 2, del "regolamento".
  Gli imballaggi devono riportare, in caratteri chiaramente leggibili
sull'etichetta inserita  nel  sistema  di  chiusura  ovvero  mediante
impressione  sull'imballaggio  stesso,  il tenore di grasso butirrico
del prodotto finito.
  Qualora  si  tratti  di  prodotti  che  soddisfino  alle condizioni
dell'art. 4, par. 1, del regolamento CEE n. 1725/79, l'indicazione di
cui al precedente comma e' completata dall'impressione delle diciture
di cui all'art. 4, par. 2, del richiamato regolamento.
  Le  imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la
consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento,
come  consentito  all'art.  11,  par.  1,  del  "regolamento", devono
chiedere  per  ciascun  stabilimento   riconosciuto   la   preventiva
autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Le domande, redatte in carta legale, secondo il fac-simile allegato
4, devono essere presentate in duplice copia all'organo di  controllo
competente   per   territorio   relativamente  allo  stabilimento  di
produzione.
  Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:
   1)  a  rispettare  le  disposizioni  dell'art.  18  della legge 15
febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968,  n.  399,
relativamente al trasporto degli alimenti composti;
   2)  ad  integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli
elementi  atti  ad  identificare  il  prodotto  e  che devono trovare
riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo
degli  organi  regionali;  una  copia  del  documento  dovra'  essere
rilasciata all'acquirente e da questi  tenuta  a  disposizione  degli
organi di vigilanza;
   3)  ad  inviare almeno ogni sette giorni all'"organo di controllo"
territorialmente  competente  in  relazione  allo   stabilimento   di
produzione  copia  delle  bolle  di accompagnamento atte a comprovare
l'avvenuta   consegna   dell'alimento   composto    all'azienda    di
allevamento.
  L'"organo  di  controllo",  dopo  aver  effettuato gli accertamenti
necessari  trasmette  al  Ministero,  che  concede  l'autorizzazione,
l'originale  della  domanda  corredata  del  proprio  parere  tecnico
motivato sulla idoneita' dello  stabilimento  a  fornire  sufficienti
garanzie  che la consegna degli alimenti composti in cisterna avvenga
nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
  Il  carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos puo' avvenire
direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo
accordo  con  l'organo di controllo che in tal caso dovra' assicurare
la presenza fisica di un funzionario durante l'operazione di  carico.