Art. 12.
  Gli  "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno,
sulla base del programma di lavorazione, ad effettuare controlli  sul
posto  al  fine  di  verificare  la  corretta utilizzazione del burro
concentrato puro o sottoforma di  miscele  di  altri  grassi  e/o  di
premiscele nella fabbricazione degli alimenti composti per animali.
  Il   controllo   deve   essere   effettuato  per  ogni  partita  di
fabbricazione qualora vengano utilizzati i prodotti di cui  al  comma
precedente non addizionati dei traccianti previsti all'allegato 1 del
presente decreto.
  Nel  caso  in  cui  alla  materia  prima  siano stati addizionati i
traccianti previsti, il controllo deve essere effettuato  in  maniera
frequente  e  senza  preavviso  e  comunque  almeno  una  volta  ogni
quattordici giorni di fabbricazione ai sensi dell'art.  13,  par.  3,
ultimo comma, del "regolamento".
  Per  partita  di  fabbricazione,  si  intende  un  quantitativo  di
alimenti composti  per  animali  avente  la  stessa  composizione  ed
identificato   nell'ambito   del   programma   di   produzione  dello
stabilimento di fabbricazione.
  I  controlli, sia contabili che analitici, vertono, in particolare,
sulla quantita' e sul tipo delle materie  prime  utilizzate  e  degli
alimenti  composti  ottenuti  per verificare l'effettiva quantita' di
grasso butirrico in essi contenuto, nonche', per quanto  riguarda  le
premiscele  di cui al precedente art. 3, quinto comma, la rispondenza
del prodotto alla composizione dichiarata.
  Per  ogni controllo deve essere effettuato il prelievo dei campioni
dei mangimi fabbricati,  nonche'  del  burro  concentrato  e/o  delle
premiscele   qualora   queste   ultime  non  siano  accompagnate  dal
certificato di analisi di cui all'art. 9, quinto comma  del  presente
decreto.
  I  campioni  prelevati  devono essere inviati per le analisi presso
laboratori di enti ed organismi pubblici.
  Il   prelievo  dei  campioni  deve  essere  effettuato  secondo  le
modalita'  stabilite  con  decreto  ministeriale  20   aprile   1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978.
  Nel caso di divergenze dei risultati tra i controlli analitici e le
registrazioni contabili previsti al precedente art. 10 e al  presente
articolo, il tenore di grasso butirrico e' determinato:
   provvisoriamente sulla base del risultato meno elevato;
   definitivamente  sulla base di un esame complementare approfondito
dei documenti e della contabilita'.
  I   controlli   di   cui   al  presente  articolo  sono  completati
periodicamente in funzione dei quantitativi dei  mangimi  fabbricati,
con  un  controllo  approfondito  mediante  sondaggio  dei  documenti
commerciali e della contabilita' di cui agli  articoli  6  e  10  del
presente decreto.
  Tuttavia,  ai  sensi  dell'art.  14,  par.  4  del "regolamento" il
controllo di cui al precedente quinto comma si  considera  effettuato
qualora  l'aggiudicatario  presenti  una  dichiarazione,  valida  per
tacito  rinnovo  per  tutte  le  vendite,  con  la  quale   l'impresa
utilizzatrice conferma:
   i  propri  obblighi  indicati  nel  contratto  di vendita previsto
all'art. 5 del "regolamento";
   di  essere  a  conoscenza delle sanzioni in cui potrebbe incorrere
qualora dai controlli effettuati si accertasse la mancata  osservanza
degli obblighi sottoscritti.
  Copia  dei  registri di cui agli articoli 7, 10 e 14, dovra' essere
inviata trimestralmente all'A.I.M.A. e  agli  "organi  di  controllo"
territorialmente competenti.