Art. 12. Gli "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno, sulla base del programma di lavorazione, ad effettuare controlli sul posto al fine di verificare la corretta utilizzazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscele di altri grassi e/o di premiscele nella fabbricazione degli alimenti composti per animali. Il controllo deve essere effettuato per ogni partita di fabbricazione qualora vengano utilizzati i prodotti di cui al comma precedente non addizionati dei traccianti previsti all'allegato 1 del presente decreto. Nel caso in cui alla materia prima siano stati addizionati i traccianti previsti, il controllo deve essere effettuato in maniera frequente e senza preavviso e comunque almeno una volta ogni quattordici giorni di fabbricazione ai sensi dell'art. 13, par. 3, ultimo comma, del "regolamento". Per partita di fabbricazione, si intende un quantitativo di alimenti composti per animali avente la stessa composizione ed identificato nell'ambito del programma di produzione dello stabilimento di fabbricazione. I controlli, sia contabili che analitici, vertono, in particolare, sulla quantita' e sul tipo delle materie prime utilizzate e degli alimenti composti ottenuti per verificare l'effettiva quantita' di grasso butirrico in essi contenuto, nonche', per quanto riguarda le premiscele di cui al precedente art. 3, quinto comma, la rispondenza del prodotto alla composizione dichiarata. Per ogni controllo deve essere effettuato il prelievo dei campioni dei mangimi fabbricati, nonche' del burro concentrato e/o delle premiscele qualora queste ultime non siano accompagnate dal certificato di analisi di cui all'art. 9, quinto comma del presente decreto. I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le modalita' stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978. Nel caso di divergenze dei risultati tra i controlli analitici e le registrazioni contabili previsti al precedente art. 10 e al presente articolo, il tenore di grasso butirrico e' determinato: provvisoriamente sulla base del risultato meno elevato; definitivamente sulla base di un esame complementare approfondito dei documenti e della contabilita'. I controlli di cui al presente articolo sono completati periodicamente in funzione dei quantitativi dei mangimi fabbricati, con un controllo approfondito mediante sondaggio dei documenti commerciali e della contabilita' di cui agli articoli 6 e 10 del presente decreto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 14, par. 4 del "regolamento" il controllo di cui al precedente quinto comma si considera effettuato qualora l'aggiudicatario presenti una dichiarazione, valida per tacito rinnovo per tutte le vendite, con la quale l'impresa utilizzatrice conferma: i propri obblighi indicati nel contratto di vendita previsto all'art. 5 del "regolamento"; di essere a conoscenza delle sanzioni in cui potrebbe incorrere qualora dai controlli effettuati si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti. Copia dei registri di cui agli articoli 7, 10 e 14, dovra' essere inviata trimestralmente all'A.I.M.A. e agli "organi di controllo" territorialmente competenti.