Art. 13.
  Fatto   salvo  quanto  disposto  al  precedente  art.  1  il  burro
aggiudicato ai sensi del "regolamento" puo' essere denaturato,  entro
il  termine  previsto  all'art. 15- bis, par. 1 del "regolamento", in
uno stabilimento all'uopo riconosciuto,  mediante  incorporazione  ai
prodotti di cui al par. 1, lettere a) e b) del succitato art. 15- bis
e secondo le modalita' in esso stabilite.
  Ai   fini  dell'applicazione  del  presente  articolo  puo'  essere
utilizzato esclusivamente burro con un  tenore  in  grasso  inferiore
all'82%.
  Le  imprese  che intendono effettuare le operazioni di cui al primo
comma   devono   chiedere   per   ogni    stabilimento    interessato
l'autorizzazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste -
Direzione generale della tutela economica  dei  prodotti  agricoli  -
Divisione III - Roma.
  L'istanza  redatta  in  duplice  copia  in  carta legale secondo lo
schema di cui all'allegato 5  del  presente  decreto,  dovra'  essere
presentata   tramite  gli  "organi  di  controllo"  e  corredata  del
riconoscimento rilasciato dalle competenti autorita' ad effettuare la
lavorazione di altri grassi.
  Gli  "organi  di  controllo", effettuati gli opportuni accertamenti
tecnici volti a verificare che lo stabilimento possiede  i  requisiti
previsti  al  par.  3  del  richiamato     art.  15-  bis, inviano al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  copia  della  domanda
corredata dalla relazione tecnica e dal proprio parere.
  L'impresa   e'  tenuta  a  comunicare,  all'"organo  di  controllo"
competente per territorio,  almeno  sette  giorni  prima  dell'inizio
delle  lavorazioni, il programma di fabbricazione, concordando con lo
stesso i  giorni  nei  quali  saranno  effettuate  le  operazioni  di
denaturazione.
  L'"organo  di controllo" comunica all'impresa il proprio nulla osta
all'esecuzione delle operazioni. Gli "organi  di  controllo"  possono
chiedere informazioni supplementari.
  Il  mancato  rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente
comporta la revoca dell'autorizzazione.