Art. 13. Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 il burro aggiudicato ai sensi del "regolamento" puo' essere denaturato, entro il termine previsto all'art. 15- bis, par. 1 del "regolamento", in uno stabilimento all'uopo riconosciuto, mediante incorporazione ai prodotti di cui al par. 1, lettere a) e b) del succitato art. 15- bis e secondo le modalita' in esso stabilite. Ai fini dell'applicazione del presente articolo puo' essere utilizzato esclusivamente burro con un tenore in grasso inferiore all'82%. Le imprese che intendono effettuare le operazioni di cui al primo comma devono chiedere per ogni stabilimento interessato l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma. L'istanza redatta in duplice copia in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 5 del presente decreto, dovra' essere presentata tramite gli "organi di controllo" e corredata del riconoscimento rilasciato dalle competenti autorita' ad effettuare la lavorazione di altri grassi. Gli "organi di controllo", effettuati gli opportuni accertamenti tecnici volti a verificare che lo stabilimento possiede i requisiti previsti al par. 3 del richiamato art. 15- bis, inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della domanda corredata dalla relazione tecnica e dal proprio parere. L'impresa e' tenuta a comunicare, all'"organo di controllo" competente per territorio, almeno sette giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, il programma di fabbricazione, concordando con lo stesso i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione. L'"organo di controllo" comunica all'impresa il proprio nulla osta all'esecuzione delle operazioni. Gli "organi di controllo" possono chiedere informazioni supplementari. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione.