Art. 15.
  Gli  "organi di controllo" competenti per territorio, provvederanno
ad effettuare, sulla base del programma di lavorazione, controlli  in
loco durante il periodo di denaturazione del burro.
  Il  controllo  in  loco  e' volto ad accertare che le totalita' del
burro  acquistato  sia  utilizzato  e  che  vengano   rispettate   le
condizioni stabilite al par. 3, primo trattino, dell'art. 15- bis del
"regolamento".
  Gli  "organi  di  controllo"  in funzione dei quantitativi di burro
utilizzati, provvederanno ad effettuare, per sondaggio e comunque per
ogni  partita aggiudicata, prelievi di campioni del prodotto ottenuto
che dovranno essere  sottoposti  ad  analisi  per  accertare  che  il
contenuto  di acido grasso libero espresso in acido oleico sia almeno
dell'8%.
  Il  prodotto  risultante  dalla denaturazione deve essere di colore
brunastro scuro.