Art. 16. Le domande per acquistare burro ai sensi dell'art. 16 del "regolamento" devono essere presentate agli organismi di intervento dove il burro e' depositato e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 19 del "regolamento" medesimo. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvedera' ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalita' per la presentazione delle domande di acquisto del burro da essa detenuto e per la costituzione della garanzia di aggiudicazione e di destinazione secondo le disposizioni del "regolamento" ed in conformita' dell'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 e dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1687/76. L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad ogni contratto di vendita concluso e per ogni cauzione di garanzia prestata ai sensi dell'art. 24 del "regolamento", ad informare gli "organi di controllo", territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario di burro dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto. I soggetti di cui all'art. 3 del "regolamento" che acquistano burro dall'A.I.M.A. nonche' presso altri organismi di intervento possono destinare il prodotto esclusivamente a coloro che si impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione, alla fabbricazione di premiscele o alla denaturazione del burro. Il burro concentrato, nonche' le premiscele possono essere cedute esclusivamente agli operatori che si impegnano ad incorporarli direttamente negli alimenti composti per animali. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione. I soggetti indicati al quarto comma del presente articolo e gli stabilimenti che effettuano la trasformazione del burro in premiscele devono provvedere a mezzo telegramma o telex entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi o di premiscela. La comunicazione deve contenere: a) generalita' e indirizzo del destinatario; b) la quantita' di burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi o di premiscele; c) gli estremi della fattura o della bolla di accompagnamento; d) la data di aggiudicazione del burro, nonche' quella limite entro la quale il prodotto deve essere incorporato negli alimenti composti per animali e l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'art. 6, par. 2 del "regolamento".