Art. 17. Il burro da utilizzare ai sensi del "regolamento" puo' essere acquistato presso organismi di intervento di altri Stati membri, in tal caso potra' essere importato: 1) burro tal quale che deve essere concentrato e/o trasformato in premiscele e successivamente incorporato in alimenti composti per animali; 2) burro tal quale destinato ad essere denaturato; 3) burro concentrato puro o sottoforma di miscela di altri grassi o premiscela destinati ad essere incorporati in alimenti composti. La dogana dove viene effettuata l'importazione - di seguito denominata "dogana" - sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere un documento contenente i seguenti elementi: riferimento al regolamento comunitario da applicare (regolamento CEE n. 2409/86); numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente; descrizione del prodotto con indicazione della voce doganale, specificando se si tratti di burro tal quale o di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di grassi o di premiscela, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2 del regolamento CEE n. 2409/86; numero di identificazione, tipo, marchi e qualita' degli imballaggi; peso netto della partita sdoganata; data in cui e' stata effettuata l'importazione con l'indicazione della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale, ivi compresi quelli che individuano la ditta esportatrice ed importatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione; data entro la quale il prodotto deve essere incorporato negli alimenti composti per animali o denaturato. Copia del documento redatto dalla "dogana" sara' inviata all'A.I.M.A. e all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione. L'importatore deve tempestivamente comunicare all'"organo di controllo" di cui al comma precedente i quantitativi di prodotto importato ai sensi del "regolamento". L'"organo di controllo", dopo aver ricevuto copia del documento doganale di cui al terzo comma del presente articolo, dovra' accertare che il prodotto in questione sia stato depositato e preso in carico sul registro di magazzino dello stabilimento. L'"organo di controllo" dovra' provvedere a porre sotto controllo il prodotto importato al fine di accertare che sia rispettata sia la destinazione prescritta dal "regolamento" che quanto disposto dal presente articolo. Puo' inoltre verificarsi la spedizione di: burro che e' stato acquistato presso altri Paesi membri e che e' stato concentrato e/o trasformato in premiscela o miscela con altri grassi nel territorio della Repubblica italiana e destinato ad essere incorporato negli alimenti composti in un altro Stato membro della Comunita'. In tal caso l'"organo di controllo", effettuati gli accertamenti di cui al precedente art. 9, provvedera' a comunicare tempestivamente all'A.I.M.A. e alla "dogana" previa restituzione alla medesima della copia del documento trasmesso dalla stessa all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana e i quantitativi di prodotto ottenuto. Nei casi di inadempienza la comunicazione dell'"organo di controllo" di cui al comma precedente dovra' essere integrata con i dati riguardanti l'irregolarita' ed i quantitativi interessati. La "dogana" sulla base della comunicazione ricevuta dall'"organo di controllo" provvedera', ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1687/76, a redigere uno o piu' nuovi esemplari di controllo (T5) in cui saranno indicati, nella casella 106, il numero di serie dell'esemplare originario e il nome della dogana che lo ha rilasciato. L'originale dell'esemplare di controllo debitamente annotato, con allegate le copie dei nuovi esemplari, sara' restituito senza indugio all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza dopo aver accertato l'avvenuta utilizzazione del prodotto. Eventuali irregolarita' dovranno essere precisate nel documento medesimo. La spedizione di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di grassi o delle premiscele attraverso altre dogane potra' avvenire esclusivamente previo rilascio di nulla-osta da parte della "dogana". Le modalita' per il rilascio del nulla-osta saranno successivamente impartite dall'amministrazione doganale con proprie disposizioni.