Art. 18. Nel caso si tratti di burro tal quale importato per essere incorporato negli alimenti composti per animali, previa concentrazione e/o trasformazione in premiscele, ovvero per essere denaturato nel territorio italiano e quindi la cauzione di cui all'art. 21 del "regolamento" sia stata costituita presso l'A.I.M.A.: a) completate le operazioni di fabbricazione degli alimenti composti, l'"organo di controllo" territorialmente competente comunica all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dello stabilimento che ha effettuato la concentrazione e/o la trasformazione del burro in premiscele: la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di incorporazione; i quantitativi e il tipo di prodotto utilizzati. Sulla base degli accertamenti effettuati previsti all'art. 12 del presente decreto e/o della comunicazione ricevuta, l'"organo di controllo" nel cui territorio e' avvenuta la concentrazione e/o la trasformazione del burro in premiscele comunichera' all'A.I.M.A. e alla "dogana", previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana completate dalle indicazioni soprarichieste; b) completate le operazioni di denaturazione di cui al precedente art. 13 l'"organo di controllo" comunica all'A.I.M.A. e alla "dogana" previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto: la data entro la quale e' stata effettuata la denaturazione; i quantitativi di burro utilizzati; c) qualora si tratti di burro acquistato presso l'organismo di intervento italiano, le comunicazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) saranno trasmesse esclusivamente all'A.I.M.A. Nel caso in cui si tratti di importazioni di burro concentrato puro o sotto forma di miscele di grassi e di premiscele l'"organo di controllo" competente in relazione alla ubicazione del mangimificio, completate le operazioni di incorporazione, comunica alla "dogana", previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto: la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di incorporazione; i quantitativi di prodotto utilizzati. La "dogana", apposte le indicazioni di competenza nell'esemplare di controllo (T5) sulla base della comunicazione ricevuta dall'"organo di controllo" provvedera' a restituire il documento stesso alla dogana dello Stato membro speditore. Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo dovranno essere integrate con i dati riguardanti le irregolarita' accertate ed i quantitativi interessati.