Art. 19.
  Gli alimenti composti per animali prodotti ai sensi dell'art. 9 del
"regolamento"  importati  dagli  altri  Paesi   comunitari   mediante
cisterne  e/o  containers  possono essere destinati esclusivamente ad
aziende agricole o a centri d'ingrasso utilizzatori.
  La   ditta   esportatrice   dovra'  inviare  preventivamente  copia
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai   sensi   dell'art.   11   del
"regolamento", all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo - Via Palestro, n.  81  -  Roma,  telex  n.  613003;
dovra'   altresi',   indicare  l'ubicazione  delle  aziende  agricole
destinatarie del mangime, nonche' la settimana nella quale  l'impresa
intende  effettuare la consegna e la dogana dove intende sdoganare il
prodotto.
  L'A.I.M.A.  provvedera'  ad  informare  la  "dogana" e l'"organo di
controllo"  competente  per  territorio  in  relazione  alla  azienda
utilizzatrice.
  La   dogana   dove  viene  effettuata  l'importazione,  di  seguito
denominata  "dogana",  sulla   base   delle   indicazioni   contenute
nell'esemplare  di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a
redigere in quattro esemplari  un  documento  contenente  i  seguenti
elementi:
   riferimento al regolamento comunitario da applicare;
   descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;
   peso lordo e netto della partita sdoganata;
   data  in  cui e' stata effettuata l'importazione con l'indicazione
della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale;
   numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;
   indicazione  della ditta esportatrice e dell'azienda agricola o di
allevamento o di ingrasso destinataria.
  Oltre  a  quello  trattenuto  dalla  "dogana",  un  esemplare sara'
rilasciato  all'importatore  e  gli  altri   due   verranno   inviati
all'"organo  di  controllo"  territorialmente competente in relazione
all'ubicazione delle aziende utilizzatrici.
  L'"organo  di  controllo"  dopo  aver  accertato  che  gli alimenti
composti sono  stati  consegnati  ad  una  azienda  che  rispetti  le
condizioni  di  cui  all'art.  11  del  "regolamento"  comunica  alla
"dogana" l'avvenuta  consegna  del  mangime  apponendo  sul  retro  o
allegando al documento doganale apposita dichiarazione.
  Dopo  aver  ricevuto  la  dichiarazione  dell'"organo di controllo"
attestante  l'avvenuta  presa  in  consegna  del  mangime  da   parte
dell'azienda  di  allevamento  la  "dogana"  provvede a restituire il
(T5), completato con le annotazioni di  competenza,  alla  dogana  di
partenza.