Art. 22. Eventuali modifiche al presente decreto, non riguardanti i precedenti articoli 17, 18 e 19 e comunque i compiti affidati alla "dogana", potranno essere apportate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito in proposito il Ministro delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 28 gennaio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro delle finanze GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI