Art. 4.
  Qualora  un'impresa  autorizzata  ai sensi degli articoli 2, 3 e 13
del presente decreto non si attenga alle disposizioni  stabilite  dal
"regolamento"  e  dal  presente  decreto,  modifichi  o  ampli  senza
preavviso i locali dello stabilimento adibito a deposito delle merci,
apporti  variazioni  sostanziali  agli  impianti  di  lavorazione  in
maniera  tale  che  possano  essere  pregiudicate  le  attivita'   di
controllo,  l'"organo  di  controllo",  come pure gli altri organismi
abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la  revoca
dell'autorizzazione.
  Gli  organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente
comma, propongono la revoca della autorizzazione  anche  in  caso  di
riscontrate  irregolarita'  sull'applicazione del "regolamento" e del
presente decreto in merito  allo  svolgimento  delle  operazioni  sia
tecniche che amministrativo-contabili.
  Qualora  un'impresa,  autorizzata  ai  sensi  del presente decreto,
cambi  la  sua  ragione  sociale,  senza  apportare  modifiche   agli
stabilimenti,  per poter continuare ad avvalersi delle autorizzazioni
rilasciate,    deve    chiedere    al    Ministero     la     voltura
dell'autorizzazione,  presentando  domanda,  debitamente documentata,
redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo
di  controllo,  che  procedera'  conformemente  a quanto stabilito ai
precedenti articoli 2 e 3 e al successivo art. 13.
  Nel  caso  in  cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui
abbia  ottenuto   l'autorizzazione,   l'impresa   subentrante   deve,
comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi dei precedenti
articoli 2 e 3 e del successivo art. 13.
  Il programma di lavorazione, riguardante la trasformazione di burro
in burro concentrato o in premiscele,  deve  essere  predisposto,  in
relazione ad ogni partita aggiudicata o acquistata in collaborazione,
con gli "organi di controllo" e deve essere  presentato  agli  stessi
almeno  sette  giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione,
con l'indicazione del tipo o dei titoli di prodotto che si  intendono
ottenere  con particolare riferimento alla eventuale fabbricazione di
miscele di materie grasse.
  Il  programma  di lavorazione riguardante la produzione di alimenti
composti defe essere predisposto con gli  "organi  di  controllo"  in
relazione  ad ogni partita di burro concentrato, di premiscela e/o di
miscela di grassi acquistate, indicando  se  si  tratta  di  prodotti
addizionati  dei  traccianti  di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto,  e  comunicato  agli  stessi  almeno  sette   giorni   prima
dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione.
  Ogni   variazione   del  programma  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata all'organo di controllo per via telegrafica.
  Il   mancato   rispetto  del  programma  di  lavorazione,  ove  non
sussistano  gravi  e  giustificati   motivi,   comporta   la   revoca
dell'autorizzazione.
  Qualora  l'organo abilitato al controllo constati che l'impresa non
rispetta, per l'esecuzione delle  operazioni  di  trasformazione,  il
programma  di  lavorazione,  redige  un apposito verbale, contestando
all'impresa medesima l'infrazione  rilevata.  Copia  del  verbale  di
accertamento  deve  essere  inviata  al  Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  -  Direzione  generale  della  tutela  economica  dei
prodotti agricoli - Divisione III.