Art. 6.
  Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione del
burro e/o di fabbricazione di premiscele,  ai  sensi  del  precedente
art.  2, nonche' le operazioni di fabbricazione di alimenti composti,
ai  sensi  dell'art.  3  del  presente  decreto,  devono  tenere   in
permanenza  per  ogni  magazzino  o deposito un registro di magazzino
bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli  "organi  di
controllo" competenti per territorio.
  Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in
modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
  Ai  fini  del  presente  decreto sono considerati unico magazzino o
deposito piu' locali contigui e intercomunicanti.
  Per  i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un
unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta  in  un  unico
registro.
  I  soggetti  indicati  nei  commi  precedenti  che  utilizzano  e/o
detengono burro ai sensi del "regolamento", nonche'  dei  regolamenti
CEE   n.  262/79,  n.  3143/85  e  n.  1932/81  devono  adottare  una
contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti.
  Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 2 devono,
altresi', tenere separatamente la contabilita'  relativa  alle  altre
materie  grasse  utilizzate,  qualora  nello  stesso  stabilimento si
proceda all'incorporazione del burro concentrato  con  altre  materie
grasse.