Art. 7. Gli aggiudicatari che provvedono direttamente alla concentrazione del burro o alla fabbricazione di premiscele ai sensi del "regolamento" nonche' alla produzione di miscele di burro concentrato con altri grassi devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma del precedente art. 6 le seguenti annotazioni: le quantita' di burro acquistate e quelle comunque introdotte negli stabilimenti, nonche' le quantita' e tipo dei traccianti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.; i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o premiscele ottenuti, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2, del "regolamento" e la loro composizione; i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o di premiscele, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2, del "regolamento" ceduti con indicazione della data di cessione, il nome e l'indirizzo degli acquirenti. Gli aggiudicatari che provvedono a far concentrare e/o miscelare il burro con altre materie grasse nonche' a far trasformare il burro in premiscele presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto devono tenere una contabilita' dalla quale risultino: le quantita' di burro acquistate, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o del buono di consegna rilasciato dall'A.I.M.A.; i quantitativi di burro inviati per essere concentrati o miscelati con altri grassi o trasformati in premiscele con l'indicazione dello stabilimento che effettua le operazioni; la data, i quantitativi e il tipo di prodotto restituito. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni di cui sopra con burro acquistato da altri dovranno specificare nel registro di cui al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro concentrato e/o premiscele restituiti agli acquirenti.