Art. 8.
  Qualora  le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro
o sottoforma di miscela di grassi, non addizionato  dei  prodotti  di
cui  all'allegato 1 del presente decreto, negli alimenti composti per
animali o nelle premiscele vengano  effettuate  in  uno  stabilimento
diverso   da   quello   in   cui   si  effettuano  le  operazioni  di
concentrazione, il  burro  concentrato  deve  essere  trasportato  in
contenitori o cisterne sigillate a cura degli "organi di controllo" e
sui quali figurano, in lettere di almeno 5 cm di altezza, una o  piu'
delle iscrizioni riportate all'art. 8 del "regolamento".
  L'impresa   dovra'   comunicare   preventivamente   all'organo   di
controllo, territorialmente competente, ogni trasferimento di cui  al
primo comma.
  Nel  caso  in cui al burro concentrato siano aggiunti i prodotti di
cui all'allegato 1 del presente decreto, le cisterne ed i contenitori
possono non essere sigillati.
  Nel caso di trasporto di premiscele destinate ad essere incorporate
negli alimenti composti per animali in uno  stabilimento  diverso  da
quello   di   fabbricazione,  gli  imballaggi  recano,  in  caratteri
chiaramente leggibili, la dicitura di cui all'art.  9,  par.  3,  del
"regolamento".
  Qualora  il  trasporto  avvenga in cisterna le iscrizioni di cui al
comma precedente devono essere riportate in carattere di almeno 5  cm
di altezza.