Art. 9. Gli "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto, frequenti ed improvvisi, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e/o di fabbricazione delle premiscele e della eventuale addizione di prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Tali controlli, effettuati in base al programma di lavorazione, vertono in particolare: sull'accertamento, nelle operazioni di concentrazione, del rispetto delle rese previste all'art. 6, par. 1, lettera b), del "regolamento", nonche', nelle operazioni di addizione dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, sulla corrispondenza concernente la qualita', quantita' e grado di purezza dei traccianti impiegati; sull'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato; sul tipo e quantita' dei prodotti ottenuti; sull'esame delle registrazioni contabili. Gli "organi di controllo" provvederanno a prelevare, per ogni partita di fabbricazione, cosi' come definita al precedente art. 5, primo comma, campioni di burro concentrato e/o della premiscela eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Nel caso di fabbricazione di miscela di burro con altri grassi deve essere preventivamente prelevato un campione del burro e di ogni altro tipo di grasso da utilizzare, nonche' un campione della miscela ottenuta. Ogni campione prelevato deve essere sottoposto ad analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici per verificare il rispetto delle condizioni prescritte all'art. 6, par. 2, del "regolamento", nonche' per accertare nella premiscela e nella miscela di grassi l'effettivo tenore di grasso butirrico. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le modalita' stabilite agli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 1926. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto apposito verbale. I controlli di cui al presente articolo sono completati periodicamente, in funzione dei quantitativi trasformati, da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni del riconoscimento dello stabilimento.