Art. 9.
  Gli  "organi  di controllo" competenti per territorio provvederanno
ad effettuare controlli  sul  posto,  frequenti  ed  improvvisi,  per
quanto  concerne le operazioni di concentrazione e/o di fabbricazione
delle premiscele e della  eventuale  addizione  di  prodotti  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto.
  Tali  controlli,  effettuati  in  base al programma di lavorazione,
vertono in particolare:
   sull'accertamento,   nelle   operazioni   di  concentrazione,  del
rispetto delle rese previste all'art. 6,  par.  1,  lettera  b),  del
"regolamento", nonche', nelle operazioni di addizione dei prodotti di
cui  all'allegato  1  del  presente  decreto,  sulla   corrispondenza
concernente  la qualita', quantita' e grado di purezza dei traccianti
impiegati;
   sull'accertamento   del   quantitativo  di  burro  quotidianamente
utilizzato;
   sul tipo e quantita' dei prodotti ottenuti;
   sull'esame delle registrazioni contabili.
  Gli  "organi  di  controllo"  provvederanno  a  prelevare, per ogni
partita di fabbricazione, cosi' come definita al precedente  art.  5,
primo  comma,  campioni  di  burro  concentrato  e/o della premiscela
eventualmente addizionati dei prodotti  di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto.
  Nel caso di fabbricazione di miscela di burro con altri grassi deve
essere preventivamente prelevato un campione  del  burro  e  di  ogni
altro tipo di grasso da utilizzare, nonche' un campione della miscela
ottenuta.
  Ogni  campione  prelevato  deve essere sottoposto ad analisi presso
laboratori di enti ed organismi pubblici per verificare  il  rispetto
delle  condizioni  prescritte  all'art. 6, par. 2, del "regolamento",
nonche' per accertare nella premiscela  e  nella  miscela  di  grassi
l'effettivo tenore di grasso butirrico.
  Il   prelievo  dei  campioni  deve  essere  effettuato  secondo  le
modalita' stabilite agli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge
1›  luglio  1926, n. 1361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 16 agosto 1926.
  In  relazione  ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto
apposito verbale.
  I   controlli   di   cui   al  presente  articolo  sono  completati
periodicamente, in  funzione  dei  quantitativi  trasformati,  da  un
accurato  esame  dei  registri  e  dalla  verifica del rispetto delle
condizioni del riconoscimento dello stabilimento.