Art. 10. Esportazione temporanea L'esportazione temporanea dei riproduttori di razza pura destinati a manifestazioni tecnico espositive o sportive, fecondazioni, aste, cure mediche, ecc. e' subordinata unicamente alla presentazione di apposito attestato rilasciato dalle associazioni od enti ippici che tengono ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico, utilizzando il modello riportato all'allegato 7. Copia dell'attestato dovra' essere rimessa, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.