Art. 10.
                       Esportazione temporanea
   L'esportazione temporanea dei riproduttori di razza pura destinati
a  manifestazioni  tecnico espositive o sportive, fecondazioni, aste,
cure  mediche,  ecc.  e' subordinata unicamente alla presentazione di
apposito  attestato  rilasciato dalle associazioni od enti ippici che
tengono  ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico,
utilizzando il modello riportato all'allegato 7.
   Copia  dell'attestato  dovra'  essere  rimessa, per conoscenza, al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola.