Art. 11.
       Trasformazione in definitiva di esportazione temporanea
   Il  nulla-osta  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
prescritto  qualora  venga  richiesta la trasformazione in definitiva
della   esportazione  temporanea,  e  verra'  rilasciato  secondo  le
modalita' previste al precedente art. 8 per l'esportazione definitiva
di riproduttori di razza pura.