Art. 11. Trasformazione in definitiva di esportazione temporanea Il nulla-osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' prescritto qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva della esportazione temporanea, e verra' rilasciato secondo le modalita' previste al precedente art. 8 per l'esportazione definitiva di riproduttori di razza pura.