Art. 2.
                   Origine del bestiame, requisiti
   E'  ammessa  l'importazione  del bestiame da riproduzione di razza
pura,  nonche'  di  materiale  seminale ed ovuli fecondati, parimenti
provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e
razze  elencate  nell'allegato 1 ed originario dai paesi previsti nel
medesimo  allegato  1  ed  iscritto  nei libri o registri genealogici
tenuti  ufficialmente  dalle organizzazioni a fianco di ciascun paese
indicate.
   Tutti  i  soggetti  nonche'  il  loro  materiale seminale ed ovuli
fecondati debbono essere individuati, possedere i requisiti ed essere
scortati dai documenti, cosi' come previsto all'allegato 2.
   Per  quanto  concerne  i  bovini  appartenenti  alle razze bruna e
pezzata  rossa  originari  dell'Austria,  Svizzera  e  Jugoslavia  si
applicano le norme transitorie previste all'allegato 2- bis.