Art. 2. Origine del bestiame, requisiti E' ammessa l'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, delle specie e razze elencate nell'allegato 1 ed originario dai paesi previsti nel medesimo allegato 1 ed iscritto nei libri o registri genealogici tenuti ufficialmente dalle organizzazioni a fianco di ciascun paese indicate. Tutti i soggetti nonche' il loro materiale seminale ed ovuli fecondati debbono essere individuati, possedere i requisiti ed essere scortati dai documenti, cosi' come previsto all'allegato 2. Per quanto concerne i bovini appartenenti alle razze bruna e pezzata rossa originari dell'Austria, Svizzera e Jugoslavia si applicano le norme transitorie previste all'allegato 2- bis.