Art. 3. Nulla-osta all'importazione definitiva L'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche' di materiale seminale ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione di razza pura, e' subordinata al nulla-osta, rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere tecnico di conformita' dell'Associazione nazionale degli allevatori o dell'ente che tiene ufficialmente il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razze di cui all'allegato 3. Il nulla-osta compilato dall'importatore su modulo conforme al modello tipo previsto all'allegato 4, deve essere presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Il nulla-osta debitamente vistato, sara' rilasciato nel termine di giorni cinque lavorativi dalla presentazione della richiesta. Il nulla-osta deve essere compilato in cinque copie a macchina, a ricalco e con inchiostro fisso, soltanto nelle parti riservate all'importatore. Il nulla-osta vistato dal Ministero, e' presentato in dogana e deve essere integro in ogni sua parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dalle associazioni ed enti innanzi indicati o dal Ministero, convalidate dagli stessi con firma e timbro. Le eventuali modifiche e segni di alterazione non convalidate dal Ministero o dalle associazioni ed enti sopra citati comporta la sospensione della validita' del nulla-osta. Non sono subordinate alla esibizione del nulla-osta le importazioni dei riproduttori bovini ed equini delle razze elencate nell'allegato 1 originari dei Paesi europei.