Art. 3.
               Nulla-osta all'importazione definitiva
   L'importazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonche'
di  materiale  seminale  ed ovuli fecondati, parimenti provenienti da
bestiame da riproduzione di razza pura, e' subordinata al nulla-osta,
rilasciato  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere
tecnico di conformita' dell'Associazione nazionale degli allevatori o
dell'ente  che tiene ufficialmente il libro genealogico o il registro
anagrafico di specie o razze di cui all'allegato 3.
   Il  nulla-osta  compilato  dall'importatore  su modulo conforme al
modello  tipo  previsto  all'allegato  4,  deve  essere presentato al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione   agricola.   Il  nulla-osta  debitamente  vistato,  sara'
rilasciato   nel   termine   di   giorni   cinque   lavorativi  dalla
presentazione della richiesta.
   Il  nulla-osta deve essere compilato in cinque copie a macchina, a
ricalco  e  con  inchiostro  fisso,  soltanto  nelle  parti riservate
all'importatore.
   Il  nulla-osta  vistato  dal  Ministero, e' presentato in dogana e
deve   essere   integro   in  ogni  sua  parte,  salvo  le  modifiche
eventualmente apportate dalle associazioni ed enti innanzi indicati o
dal Ministero, convalidate dagli stessi con firma e timbro.
   Le  eventuali modifiche e segni di alterazione non convalidate dal
Ministero  o  dalle  associazioni  ed  enti  sopra citati comporta la
sospensione della validita' del nulla-osta.
   Non   sono   subordinate   alla   esibizione   del  nulla-osta  le
importazioni  dei  riproduttori bovini ed equini delle razze elencate
nell'allegato 1 originari dei Paesi europei.