Art. 4.
                Autorizzazioni per scopi sperimentali
   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste puo' autorizzare
l'importazione,  per  scopi sperimentali, di bestiame da riproduzione
di razze pure diverse da quelle indicate nell'allegato 1 e originarie
da  paesi  anche  diversi da quelli indicati nel medesimo allegato 1,
sempreche'   risulti   accompagnato   da   documentazione   ufficiale
genealogica e di attitudine.
   La  domanda,  ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione di cui al
precedente  comma,  dovra'  essere  corredata  dagli elementi innanzi
previsti  nonche'  da una relazione tecnica sulle caratteristiche del
bestiame  e  sugli scopi zootecnici che si intendono conseguire. Tale
autorizzazione  e'  comunque subordinata al giudizio favorevole sulla
concreta  utilita' dell'importazione stessa in rapporto alle esigenze
zootecniche  del  paese, sentito il parere dell'Istituto sperimentale
per la zootecnia di Roma.
   Nell'ambito  dei  piani di fecondazione sperimentali e finalizzati
predisposti  dagli  uffici  centrali  dei  Libri genealogici di razze
italiane, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' altresi'
autorizzare  l'importazione  dai  paesi  di  cui  all'allegato  1  di
materiale  seminale  proveniente da soggetti in prove di progenie nei
limiti  dei  quantitativi  necessari per la realizzazione delle prove
medesime.