Art. 4. Autorizzazioni per scopi sperimentali Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare l'importazione, per scopi sperimentali, di bestiame da riproduzione di razze pure diverse da quelle indicate nell'allegato 1 e originarie da paesi anche diversi da quelli indicati nel medesimo allegato 1, sempreche' risulti accompagnato da documentazione ufficiale genealogica e di attitudine. La domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, dovra' essere corredata dagli elementi innanzi previsti nonche' da una relazione tecnica sulle caratteristiche del bestiame e sugli scopi zootecnici che si intendono conseguire. Tale autorizzazione e' comunque subordinata al giudizio favorevole sulla concreta utilita' dell'importazione stessa in rapporto alle esigenze zootecniche del paese, sentito il parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma. Nell'ambito dei piani di fecondazione sperimentali e finalizzati predisposti dagli uffici centrali dei Libri genealogici di razze italiane, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' altresi' autorizzare l'importazione dai paesi di cui all'allegato 1 di materiale seminale proveniente da soggetti in prove di progenie nei limiti dei quantitativi necessari per la realizzazione delle prove medesime.