Art. 5.
                   Controllo tecnico in frontiera
   Il controllo tecnico del bestiame da riproduzione di razza pura e'
effettuato   alla   frontiera   presso   la  Direzione  delle  dogane
internazionali (confini terrestri, porti marittimi e aeroporti).
   La  richiesta del controllo tecnico di cui sopra sara' rivolta per
iscritto  agli assessorati competenti per l'agricoltura delle Regioni
o  delle  Province  autonome  nel  cui  territorio risulta ubicata la
dogana di entrata.
   Gli  esperti  incaricati  di  detto controllo tecnico rilasceranno
alla  Direzione doganale apposito certificato, utilizzando il modello
di cui all'allegato 5, dopo aver accertato:
     a)  l'appartenenza  dei  soggetti  alle  razze  e origini di cui
all'allegato  1  nonche'  il  possesso  dei  requisiti tecnici di cui
all'allegato 2;
     b) la presenza nei soggetti di requisiti di buona costituzione e
corretta conformazione, assenza di tare e difetti;
     c)  rispondenza  della marcatura, tatuaggio, rilevamento grafico
della  pezzatura (pupazzetto) di ciascun soggetto ai dati segnaletici
riportati sui certificati genealogici.
   L'esito  positivo  del controllo effettuato, da parte dell'esperto
incaricato  dovra' risultare da specifica annotazione sul certificato
genealogico  esibito  mediante l'apposizione di un timbro fornito dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
   Il controllo tecnico non e' richiesto per i riproduttori bovini ed
equini originari dei paesi CEE.
   Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' disporre ogni
qualvolta  lo riterra' opportuno, il controllo del materiale seminale
o  degli ovuli fecondati presso il centro di fecondazione artificiale
o  recapiti  di  destinazione,  nonche'  il  prelievo di campioni del
materiale seminale medesimo per l'accertamento della qualita'.