Art. 5. Controllo tecnico in frontiera Il controllo tecnico del bestiame da riproduzione di razza pura e' effettuato alla frontiera presso la Direzione delle dogane internazionali (confini terrestri, porti marittimi e aeroporti). La richiesta del controllo tecnico di cui sopra sara' rivolta per iscritto agli assessorati competenti per l'agricoltura delle Regioni o delle Province autonome nel cui territorio risulta ubicata la dogana di entrata. Gli esperti incaricati di detto controllo tecnico rilasceranno alla Direzione doganale apposito certificato, utilizzando il modello di cui all'allegato 5, dopo aver accertato: a) l'appartenenza dei soggetti alle razze e origini di cui all'allegato 1 nonche' il possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato 2; b) la presenza nei soggetti di requisiti di buona costituzione e corretta conformazione, assenza di tare e difetti; c) rispondenza della marcatura, tatuaggio, rilevamento grafico della pezzatura (pupazzetto) di ciascun soggetto ai dati segnaletici riportati sui certificati genealogici. L'esito positivo del controllo effettuato, da parte dell'esperto incaricato dovra' risultare da specifica annotazione sul certificato genealogico esibito mediante l'apposizione di un timbro fornito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il controllo tecnico non e' richiesto per i riproduttori bovini ed equini originari dei paesi CEE. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' disporre ogni qualvolta lo riterra' opportuno, il controllo del materiale seminale o degli ovuli fecondati presso il centro di fecondazione artificiale o recapiti di destinazione, nonche' il prelievo di campioni del materiale seminale medesimo per l'accertamento della qualita'.