Art. 7.
       Trasformazione in definitiva di importazione temporanea
   Il    nulla-osta   ed   il   controllo   tecnico   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste sono parimenti prescritti, secondo
le  modalita'  previste  ai  precedenti articoli 3 e 5, qualora venga
richiesta   la   trasformazione   in   definitiva   dell'importazione
temporanea dei soggetti.
   Il  controllo tecnico non e' richiesto qualora gia' effettuato per
l'importazione temporanea.