Art. 7. Trasformazione in definitiva di importazione temporanea Il nulla-osta ed il controllo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono parimenti prescritti, secondo le modalita' previste ai precedenti articoli 3 e 5, qualora venga richiesta la trasformazione in definitiva dell'importazione temporanea dei soggetti. Il controllo tecnico non e' richiesto qualora gia' effettuato per l'importazione temporanea.